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Sentenze

Cass. pen., Sez. VI, 06/12/2023, n. 49642 (rv. 285652-02)

SOTTRAZIONE DI MINORENNI E DI PERSONE INCAPACI

 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - In genere - Ordine di protezione europeo - Richiesta - Ultimo luogo di residenza del destinatario nel territorio dello stato di esecuzione - Sufficienza - Condizioni - Successiva irreperibilità - Irrilevanza - Fattispecie

"In tema di sottrazione internazionale di minori, la finalità dell'ordine di protezione Europeo non è la tutela del diritto di libera circolazione ma l'esigenza di garantire il mantenimento di protezione della vittima in altro Stato membro nel quale la persona si è trasferita, trasferimento che può quindi essere anche "obbligato" da una illegale scelta altrui. Ne consegue che detto ordine di protezione è applicabile anche in relazione al delitto di sottrazione internazionale di minori previsto dall'art.574-bis cp."

"In tema di ordine di protezione europeo, agli effetti dell'art. 5 d.lgs. n. 11 febbraio 2015, n. 9 (attuativo della direttiva 2011/99/UE), è sufficiente che nella richiesta sia rappresentato l'ultimo luogo noto di residenza della persona da proteggere nel territorio dello Stato di esecuzione e che non vi sia alcuna certezza che la medesima si sia trasferita in uno Stato diverso, essendo irrilevante la circostanza che la stessa si sia in seguito resa irreperibile nei luoghi in cui era stato tentato il rintraccio." (Fattispecie in tema di sottrazione internazionale di minore). (Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE FORLI', 18/09/2023)

Fonti CED Cassazione, 2023

Cass.pen., Sez.V, 27/06/2025, n. 29495 (rv. 288392-01)

IMPUGNAZIONI - Forma - In genere - Sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato - Impugnazione del difensore proposta sino al 31 marzo 2025 - Atto trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata - Ammissibilità - Sussistenza.
In tema di impugnazioni, per gli appelli avverso le sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato, proposti sino al 31 marzo 2025, è consentita anche la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.
(La Corte, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza della Corte distrettuale che aveva ritenuto ammissibile, relativamente ai precisati atti di impugnazione, solo il deposito con modalità non telematiche intendendo per tali unicamente il deposito analogico). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 05/03/2025)
Fonti:
CED Cassazione, 2025

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